Regolamento UE 2024/1157: cosa cambia per le aziende dal 21 maggio 2026

Nuove regole sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, sistema digitale DIWASS e responsabilità rafforzata: tutto quello che le imprese devono sapere per prepararsiDal 21 maggio 2026 diventano pienamente operative alcune delle principali disposizioni del  Regolamento (UE) 2024/1157, che sostituisce progressivamente il vecchio Regolamento CE 1013/2006 in vigore da quasi vent’anni. È uno dei cambiamenti normativi più […]

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Regolamento UE 2024/1157: cosa cambia per le aziende dal 21 maggio 2026

Nuove regole sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, sistema digitale DIWASS e responsabilità rafforzata: tutto quello che le imprese devono sapere per prepararsi

Dal 21 maggio 2026 diventano pienamente operative alcune delle principali disposizioni del  Regolamento (UE) 2024/1157, che sostituisce progressivamente il vecchio Regolamento CE 1013/2006 in vigore da quasi vent’anni. È uno dei cambiamenti normativi più rilevanti degli ultimi anni in materia di gestione rifiuti, e riguarda direttamente tutte le aziende che spediscono o ricevono rifiuti da altri Paesi — sia all’interno dell’Unione Europea sia verso Paesi terzi.

Non si tratta di un semplice aggiornamento. Cambia il sistema di tracciabilità, cambiano le responsabilità degli operatori, cambiano gli obblighi documentali e cambia il livello di controllo lungo l’intera filiera. Per molte imprese, soprattutto quelle che hanno sempre considerato le spedizioni transfrontaliere come un’attività di routine, il 21 maggio 2026 segna un punto di svolta operativo.

In questo articolo analizziamo cosa cambia, chi è coinvolto e cosa devono fare le aziende per prepararsi.

1. Cosa è il Regolamento UE 2024/1157 e perché è stato adottato

Il Regolamento (UE) 2024/1157 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea l’11 aprile 2024 ed è entrato formalmente in vigore il 20 maggio 2024. Tuttavia, alcune delle principali disposizioni operative diventeranno pienamente applicabili dal  21 maggio 2026, per dare a Stati membri, autorità competenti e imprese il tempo necessario ad adeguarsi.

L’obiettivo del nuovo regolamento è triplice:

Il nuovo regolamento si inserisce nel quadro più ampio del Green Deal europeo e del Pacchetto Economia Circolare, con un’attenzione specifica ai rifiuti plastici, ai RAEE e ai rifiuti pericolosi.

2. Le tre novità principali per le aziende

2.1 Arriva DIWASS, il sistema digitale europeo

La novità più visibile dal punto di vista operativo è l’introduzione di DIWASS, Digital Waste Shipment System: il nuovo sistema digitale europeo che gestirà in formato elettronico tutte le notifiche, gli scambi informativi e la documentazione relativa alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti.

Dal 21 maggio 2026, DIWASS diventerà progressivamente lo strumento principale per:

In pratica, le aziende non potranno più gestire le notifiche su carta o via email. Tutti i flussi documentali passeranno attraverso un’unica piattaforma europea, con format standardizzati e tempistiche definite.

Questa digitalizzazione comporta vantaggi (meno burocrazia, tempi più rapidi, tracciabilità più trasparente) ma anche nuove sfide: serve formare il personale, aggiornare le procedure interne e assicurarsi che i sistemi gestionali aziendali siano compatibili con i nuovi standard di interoperabilità.

2.2 Responsabilità rafforzata del notificatore

Il secondo cambiamento è meno visibile ma più sostanziale. Il regolamento rafforza in modo significativo la responsabilità del notificatore — ovvero del soggetto che organizza la spedizione del rifiuto — sulla scelta dell’impianto di destinazione.

Fino ad oggi, in molti casi, le aziende si limitavano a verificare che l’impianto fosse in possesso di una formale autorizzazione. Con il nuovo regolamento questo non è più sufficiente. Il notificatore deve ora dimostrare di aver svoltouna due diligence ambientale sul partner di destino, valutando concretamente:

Per le esportazioni verso Paesi terzi, questa verifica è ancora più stringente. L’azienda non può più affidarsi solo alle dichiarazioni del trasportatore o alle informazioni commerciali. Serve un’analisi documentata che tenga conto del contesto normativo e operativo del Paese di destinazione.

In caso di controllo o contestazione, sarà l’azienda a dover dimostrare di aver agito con la dovuta diligenza. La responsabilità non si scarica più automaticamente sul trasportatore o sull’impianto.

2.3 Regole più rigide per rifiuti plastici ed esportazioni extra-UE

Il regolamento introduce vincoli specifici per alcune categorie di rifiuti considerate particolarmente sensibili.

Rifiuti plastici: dal 21 maggio 2026, aumentano in modo significativo i controlli e le procedure di notifica per le esportazioni di  rifiuti plastici, con una riduzione delle semplificazioni precedentemente applicabili alla ‘lista verde . È un cambiamento drastico rispetto al passato, quando molti flussi di plastica viaggiavano con la procedura semplificata.

Esportazioni extra-UE: dal 21 maggio 2027, entreranno in vigore ulteriori misure di rafforzamento dei  controlli delle esportazioni di rifiuti verso Paesi terzi, con verifiche più stringenti sulla gestione ambientalmente corretta negli impianti di destinazione e limitazioni specifiche per le spedizioni verso Paesi non OCSE.

RAEE: il regolamento introduce nuove disposizioni specifiche sulle spedizioni di apparecchiature elettriche ed elettroniche usate, distinguendo più chiaramente tra apparecchi funzionanti destinati al riutilizzo e rifiuti destinati al recupero.

3. Chi è coinvolto dal nuovo regolamento

Una delle convinzioni più diffuse è che il regolamento riguardi solo le grandi aziende esportatrici. È un errore. Il Regolamento UE 2024/1157 coinvolge potenzialmente tutte le imprese che, anche occasionalmente, hanno rapporti con flussi di rifiuti transfrontalieri.

In particolare, sono interessati:

Produttori iniziali di rifiuti che, anche tramite intermediari, vedono i propri rifiuti destinati al recupero o smaltimento in altri Paesi UE o extra-UE. Anche se l’azienda non gestisce direttamente la spedizione, resta coinvolta nella catena di responsabilità.

Gruppi industriali con sedi multiple, che spostano rifiuti tra stabilimenti di Paesi diversi all’interno del proprio gruppo (un’operazione molto frequente nei settori chimico, metallurgico, automotive).

Intermediari e commercianti di rifiuti, che organizzano spedizioni per conto di terzi e che diventano responsabili in solido della scelta dei partner.

Aziende che affidano a terzi lo smaltimento di rifiuti destinati a impianti esteri, anche quando il flusso passa attraverso operatori italiani che poi rispediscono all’estero.

Trasportatori autorizzati alle spedizioni transfrontaliere, che dovranno adeguare procedure operative e documentazione.

In tutti questi casi, il rischio regolatorio non dipende solo dal trasportatore o dall’impianto finale. Dipende dalla qualità delle verifiche svolte a monte dall’azienda produttrice o organizzatrice della spedizione.

4. Le 5 azioni concrete da fare prima del 21 maggio 2026

Il tempo per prepararsi è ormai limitato. Ecco le cinque azioni operative che ogni azienda potenzialmente coinvolta dovrebbe completare nei prossimi mesi.

4.1 Mappare i flussi transfrontalieri esistenti

Il primo passo è avere un quadro chiaro di tutti i rifiuti che, direttamente o indirettamente, vengono spediti all’estero. Spesso le aziende scoprono solo dopo un audit interno che alcuni flussi gestiti come “smaltimento normale” passano in realtà attraverso impianti esteri. Mappare significa documentare: codici EER, quantità, frequenza, impianti di destino, Paesi di transito.

4.2 Riesaminare la classificazione e il regime applicabile

Per ogni flusso, va verificato se rientra nelle procedure semplificate (notifica generale di informazioni) o in quelle ordinarie (notifica preventiva e consenso scritto). Le nuove regole sui rifiuti plastici, in particolare, possono spostare flussi precedentemente “leggeri” verso il regime ordinario, con tempi e costi molto diversi.

4.3 Aggiornare la documentazione di filiera

Contratti con i partner, allegato VII (per le spedizioni di lista verde), garanzie finanziarie, prove del trattamento finale: tutta la documentazione di filiera va riesaminata e aggiornata per essere coerente con i nuovi standard. Le garanzie finanziarie, in particolare, sono uno dei punti più critici nelle verifiche delle autorità.

4.4 Strutturare una due diligence sui partner di destino

Non basta più chiedere la copia dell’autorizzazione. Serve raccogliere informazioni concrete sull’impianto: capacità effettiva di trattamento, modalità di gestione, certificazioni ambientali, eventuali sanzioni passate, contesto normativo del Paese. Per le esportazioni extra-UE, l’analisi deve essere ancora più approfondita e documentata.

4.5 Definire ruoli e responsabilità interne

Un punto spesso sottovalutato. Chi autorizza la spedizione? Chi valida la classificazione? Chi controlla il destinatario? Chi presidia il flusso documentale? Chi risponde all’autorità in caso di verifica? Queste responsabilità devono essere chiaramente assegnate all’interno dell’organizzazione, idealmente con una procedura scritta.

5. I rischi di farsi trovare impreparati

Le aziende che arriveranno al 21 maggio 2026 senza essersi adeguate rischiano conseguenze concrete.

Sul piano operativo: blocchi delle spedizioni, ritardi nei flussi di rifiuti, accumuli in deposito temporaneo che possono superare i limiti di legge, contestazioni con i clienti e i partner.

Sul piano sanzionatorio: il regolamento prevede sanzioni significative per le violazioni, sia per la mancata notifica che per la trasmissione di informazioni incomplete o non veritiere. Le sanzioni nazionali, recepite tramite la normativa italiana, possono raggiungere importi molto elevati.

Sul piano penale: nei casi più gravi, in particolare quando emergono spedizioni illegali o gestione fraudolenta della documentazione, scattano le ipotesi di reato previste dal D.Lgs. 152/2006 e dal Codice Penale, con responsabilità personale dei soggetti coinvolti.

Sul piano reputazionale: in un contesto in cui sostenibilità e tracciabilità sono sempre più centrali nelle scelte di clienti, investitori e partner commerciali, una contestazione su una spedizione transfrontaliera può avere conseguenze ben oltre la sanzione amministrativa.

Infografica operativa

Regolamento UE 2024/1157: cosa cambia per le aziende dal 21 maggio 2026

Il nuovo Regolamento europeo sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti sostituisce progressivamente il Regolamento CE 1013/2006 in vigore da quasi vent’anni. Cambia il sistema di tracciabilità, cambiano le responsabilità degli operatori, cambiano gli obblighi documentali. Ecco tutto quello che la tua azienda deve sapere.

Piena applicazione disposizioni operative
21 maggio 2026
Avvio DIWASS, nuove regole sui rifiuti plastici
Misure rafforzate sull’export extra-UE
21 maggio 2027
Verifiche più stringenti, limitazioni ai Paesi non OCSE

Cosa cambia con il nuovo Regolamento

Il Regolamento (UE) 2024/1157 è entrato formalmente in vigore il 20 maggio 2024, ma le principali disposizioni operative diventano applicabili dal 21 maggio 2026.

L’obiettivo è triplice:

  • Rafforzare la tracciabilità delle spedizioni transfrontaliere e contrastare i traffici illegali
  • Digitalizzare integralmente le procedure di notifica e scambio informativo
  • Allineare la disciplina ai principi dell’economia circolare, limitando l’export di rifiuti problematici
Il nuovo Regolamento si inserisce nel quadro più ampio del Green Deal europeo e del Pacchetto Economia Circolare, con attenzione specifica a rifiuti plastici, RAEE e rifiuti pericolosi.
11 apr 2024
Pubblicazione del Regolamento (UE) 2024/1157 nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea
20 mag 2024
Entrata formale in vigore del nuovo Regolamento
21 mag 2026
Piena applicazione delle disposizioni operative: avvio progressivo di DIWASS, responsabilità rafforzata del notificatore, nuove regole sui rifiuti plastici
21 mag 2027
Misure rafforzate sui controlli delle esportazioni di rifiuti verso Paesi terzi e limitazioni specifiche per i Paesi non OCSE

Le 3 novità principali per le aziende

Tre cambiamenti strutturali ridisegnano le regole su tracciabilità, responsabilità e categorie sensibili di rifiuti.

01 · DIWASS

Il Digital Waste Shipment System sostituisce le notifiche cartacee ed email. Tutte le notifiche, i consensi preventivi, la documentazione di trasporto e le prove di recupero/smaltimento passano da un’unica piattaforma europea con format standardizzati.

02 · Responsabilità

Il notificatore deve dimostrare una due diligence ambientale sul partner di destino: gestione corretta, conformità agli standard UE, sostenibilità della filiera, tracciabilità delle operazioni di recupero o smaltimento finale.

03 · Plastica + Export

Aumentano i controlli sulle esportazioni di rifiuti plastici, con riduzione delle semplificazioni della “lista verde”. Verifiche più stringenti per le esportazioni extra-UE e nuove disposizioni specifiche per i RAEE.

Attenzione: in caso di controllo o contestazione, sarà l’azienda a dover dimostrare di aver agito con la dovuta diligenza. La responsabilità non si scarica più automaticamente sul trasportatore o sull’impianto.

Cosa cambia in pratica: prima vs dopo il 21 maggio 2026

Ambito
Cosa cambia
Notifiche e scambio documentale
Da carta/email a DIWASS (piattaforma europea)
Verifica del partner di destino
Da copia autorizzazione a due diligence documentata
Esportazione rifiuti plastici
Riduzione delle semplificazioni “lista verde”
Esportazioni extra-UE (dal 2027)
Verifiche stringenti, limitazioni Paesi non OCSE
Spedizioni di RAEE
Distinzione netta tra riutilizzo e recupero

Chi è coinvolto: i tre scenari aziendali tipici

Scenario A

Produttore iniziale
  • 1I rifiuti vengono destinati a impianti UE o extra-UE, anche tramite intermediari
  • 2Verifica con quali partner i tuoi rifiuti escono dall’Italia
  • 3Mappa la filiera completa: codici EER, quantità, Paesi di destino
  • 4Resti coinvolto nella catena di responsabilità anche se non gestisci direttamente la spedizione

Scenario B

Gruppi industriali multi-sede
  • 1Movimenta rifiuti tra stabilimenti di Paesi UE diversi (chimico, metallurgico, automotive)
  • 2Anche i flussi infragruppo rientrano nel Regolamento
  • 3Standardizza le procedure DIWASS tra le sedi
  • 4Definisci ruoli centralizzati per la gestione delle notifiche

Scenario C

Intermediari e commercianti
  • 1Organizzi spedizioni per conto di terzi
  • 2Diventi responsabile in solido della scelta dei partner
  • 3Struttura un sistema documentato di due diligence
  • 4Aggiorna i contratti con clienti e partner di destino
⚠ Il rischio più comune: pensare che il Regolamento riguardi solo le grandi aziende esportatrici
Anche aziende che non gestiscono direttamente la spedizione restano nella catena di responsabilità. Sono coinvolti i produttori iniziali, i gruppi industriali con sedi multiple, gli intermediari, le aziende che affidano lo smaltimento a terzi e i trasportatori autorizzati. Il rischio regolatorio dipende dalla qualità delle verifiche svolte a monte, non solo dal trasportatore o dall’impianto finale.

Perché non aspettare maggio 2026

Il 21 maggio 2026 non è un nuovo punto di partenza: è il termine ultimo. Le aziende che arriveranno impreparate rischiano blocchi, sanzioni e conseguenze ben più ampie di quelle previste dal Regolamento.

  • !Mappare i flussi transfrontalieri richiede settimane di lavoro interno
  • !La due diligence sui partner di destino coinvolge soggetti esterni
  • !Aggiornare contratti e garanzie finanziarie richiede negoziazione
  • !Formare il personale sull’uso di DIWASS non si fa in un giorno
  • !Verificare la classificazione di ogni flusso può ridefinire il regime applicabile

5 azioni concrete da fare adesso

  • Mappare tutti i flussi di rifiuti spediti all’estero (codici EER, quantità, impianti, Paesi)
  • Riesaminare classificazione e regime applicabile (semplificato vs ordinario)
  • Aggiornare contratti, allegato VII, garanzie finanziarie e prove del trattamento finale
  • Strutturare una due diligence documentata sui partner di destino
  • Definire ruoli e responsabilità interne con procedura scritta

I 4 piani di rischio se non sei pronto

Tipo di rischio
Cosa rischi
Operativo
Blocchi delle spedizioni, accumuli in deposito temporaneo oltre i limiti, contestazioni con clienti
Sanzionatorio
Sanzioni significative per mancata notifica o trasmissione di informazioni incomplete o non veritiere
Penale
Ipotesi di reato ex D.Lgs. 152/2006 e Codice Penale, con responsabilità personale dei soggetti coinvolti
Reputazionale
Conseguenze su clienti, investitori e partner commerciali ben oltre la sanzione amministrativa

Hai bisogno di supporto per prepararti al nuovo Regolamento UE?

EuroCorporation affianca le aziende in tutte le fasi del percorso di adeguamento: analisi dei flussi transfrontalieri, supporto nella classificazione, due diligence sui partner di destino, preparazione operativa al sistema DIWASS, consulenza normativa continuativa.

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Fonti: Regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 (GUUE L del 30/04/2024); Regolamento (CE) 1013/2006; D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale); comunicazioni della Commissione europea sul sistema DIWASS.

6. Come EuroCorporation può supportare le aziende

La transizione al nuovo regolamento richiede competenze tecniche, conoscenza normativa aggiornata e capacità operativa. EuroCorporation affianca le imprese in tutte le fasi del percorso di adeguamento:

✔  Analisi dei flussi transfrontalieri esistenti — mappatura completa di tutti i rifiuti destinati a impianti esteri, valutazione del regime applicabile, identificazione delle criticità.

✔  Supporto nella classificazione e nella documentazione — verifica dei codici EER, preparazione della documentazione richiesta dal nuovo regolamento, allineamento con gli standard DIWASS.

✔  Due diligence sui partner di destino — verifica delle autorizzazioni, valutazione della gestione ambientale presso l’impianto ricevente, analisi del contesto normativo del Paese di destinazione.

✔  Preparazione operativa al sistema DIWASS — formazione del personale, aggiornamento delle procedure interne, supporto nella prima trasmissione delle notifiche digitali.

✔  Consulenza normativa continuativa — aggiornamento sulle evoluzioni del quadro regolatorio e supporto in caso di controlli o contestazioni.

Conclusioni

Il 21 maggio 2026 non è una data lontana. Per molte aziende, significa rivedere processi consolidati da anni, aggiornare procedure interne, formare il personale e ridefinire i rapporti con i partner di filiera.

La conformità al Regolamento UE 2024/1157 non si costruisce al momento della spedizione. Si costruisce prima — quando si classificano i rifiuti, si scelgono gli impianti di destino, si organizzano i controlli interni e si decide chi presidia il processo.

Le imprese che arriveranno preparate al 21 maggio 2026 potranno continuare a operare senza interruzioni e con un livello di sicurezza normativa che diventerà rapidamente un vantaggio competitivo. Quelle che arriveranno impreparate rischiano blocchi, sanzioni e conseguenze ben più ampie di quelle previste dal regolamento.

Il momento per agire è adesso.

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Consulente ambientale Bianca Putrino
Adattamento pubblicazione Leonardo Ciccioni
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