I RAEE, acronimo che sta per Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, rappresentano uno dei rifiuti più comune al mondo. Comprendono qualsiasi dispositivo elettrico o elettronico rotto o non più utilizzabile. Rientrano quindi all’interno di questo gruppo moltissimi rifiuti, dai vecchi cellulari, ai pc, ai televisori, fino ai frigoriferi. E molto altro ancora, la lista è in continuo aggiornamento, dal momento che il progresso porta con sé sempre più materiale di questo tipo, che è necessario smaltire correttamente.
I RAEE possono contenere al loro interno anche sostanze nocive. Su tutte, piombo e cadmio. Il loro mancato riciclo o lo sbagliato smaltimento, può portare gravi e irreparabili danni all’ambiente, nonché alla salute dell’uomo.
Di recente c’è stato un grande cambiamento nel mondo dei RAEE in Italia, che quindi riguarda molto da vicino sia i consumatori che i produttori e le aziende che devono occuparsi di smaltire questi materiali.
Nel dettaglio, il 21 aprile 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il Decreto 20 febbraio 2023, n.40 del Ministero dell’ambiente e della Sicurezza energetica, dal titolo: “Regolamento recante l’aggiornamento dei raggruppamenti di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche indicati nell’Allegato 1 del decreto 25 settembre 2007, n. 185“. Questo provvedimento è entrato in vigore il 5 maggio 2023. È consultabile a questo link:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/04/20/23G00049/sg
L’allegato del Decreto ci mostra i diversi raggruppamenti di RAEE che devono essere effettuati dai centri di raccolta. Citando l’allegato, “Indipendentemente dalle condizioni fisiche nelle quali i predetti rifiuti sono conferiti, agli stessi sono attribuiti i codici EER dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.”
Si tratta questo di un provvedimento molto atteso, in effetti da anni, dal momento che era presente un vero e proprio vuoto normativo che aveva dato molte difficoltà ai gestori privati dei centri di raccolta, o anche ai responsabili dei luoghi di raggruppamento della grande distribuzione. Questi infatti, alcune volte, avevano difficoltà nel comprendere e attribuire in modo chiaro uno dei raggruppamenti RAEE alle apparecchiature elettroniche giunte a fine vita.
Sul sito di Eurocorporation, ad esempio, le aziende possono trovare la soluzione migliore per la gestione e il corretto recupero dei RAEE, rispettando l'ambiente e operando secondo la normativa vigente. Il team di professionisti coinvolto si occuperà di seguire adempimenti normativi, offrendo soluzioni su misura per le aziende.
La legislazione è quindi cambiata. Il DM 40/2023 infatti va ad aggiornare addirittura l’allegato 1 del decreto 25 settembre 2007, n. 185 e i raggruppamenti RAEE in esso contenuti. Si tratta quindi di un decreto di 15 anni fa, che aveva necessità di essere reso al passo coi tempi.
Viene infatti riportato: “Ritenuta, pertanto, la necessità di ridefinire i raggruppamenti indicati nell'Allegato 1 del regolamento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 185 del 2007, alla luce dell'allegato IV del decreto legislativo n. 49 del 2014 che individua in modo non esaustivo le AEE rientranti nel campo di applicazione del medesimo decreto”
Ecco l’allegato 1 (articolo 9, comma 3) che risulta essere una lettura importante per comprendere meglio tutti i cambiamenti
Allegato
Allegato 1 (articolo 9, comma 3)
Raggruppamenti di RAEE che devono essere effettuati dai centri di raccolta di cui all'articolo 4, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, fatto salvo il disposto di cui all'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo al divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi. I rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche sono conferiti nei centri di raccolta ed ivi raggruppati come di seguito indicato. Indipendentemente dalle condizioni fisiche nelle quali i predetti rifiuti sono conferiti, agli stessi sono attribuiti i codici EER dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
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|Raggruppamento 1 - Apparecchiature per lo scambio di temperatura |
|con fluidi |
|Le apparecchiature indicate ai punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, |
|4.2 dell'allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, |
|di seguito elencate: |
| - 1.1 Frigoriferi; |
| - 1.2 congelatori; |
| - 1.3 apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti |
| freddi; |
| - 1.4 condizionatori, deumidificatori, pompe di calore; |
| - 1.5 radiatori a olio; |
| - 1.6 altre apparecchiature per lo scambio di temperatura con |
| fluidi diversi dall'acqua; |
| - 4.2 asciugatrici. |
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|Raggruppamento 2 - Altri grandi bianchi |
|Le apparecchiature indicate ai punti 4.1, 4.3, 4.4 dell'allegato IV|
|del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di seguito elencate: |
| - 4.1 Lavatrici; |
| - 4.3 lavastoviglie; |
| - 4.4. apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre |
| riscaldanti elettriche; |
| - 4.5 apparecchiature di grandi dimensioni diverse da quelle |
| elencate nel paragrafo 4 dell'allegato IV del decreto |
| legislativo 14 marzo 2014, n. 49. |
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|Raggruppamento 3 - TV e Monitor |
|Gli schermi, i monitor e le apparecchiature dotate di schermi di |
|superficie superiore a 100 cm2 indicati al paragrafo 2 |
|dell'allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di |
|seguito elencati: |
| - 2.1 Schermi; |
| - 2.2 televisori; |
| - 2.3 cornici digitali LCD; |
| - 2.4 monitor; |
| - 2.5 laptop, notebook; |
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|Raggruppamento 4 - IT e Consumer electronics, apparecchi di |
|illuminazione (privati delle sorgenti luminose), PED e altro |
|Le apparecchiature di grandi dimensioni elencante al paragrafo 4 |
|dell'allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, |
|tranne quelle rientranti nei raggruppamenti R1 e R2, le |
|apparecchiature di piccole dimensioni elencante al paragrafo 5 e le|
|piccole apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni |
|(con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm) elencate al |
|paragrafo 6 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di |
|seguito elencate: |
| - 4.5 lampadari; |
| - 4.6 apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, |
| apparecchiature musicali (esclusi gli organi a canne |
| installati nelle chiese); |
| - 4.7 macchine per cucire, macchine per maglieria; |
| - 4.7 mainframe; |
| - 4.6 grandi stampanti; |
| - 4.9 grandi copiatrici; |
| - 4.10 grandi macchine a gettoni; |
| - 4.11 grandi dispositivi medici; |
| - 4.12 grandi strumenti di monitoraggio e di controllo; |
| - 4.13 grandi apparecchi che distribuiscono automaticamente |
| prodotti e denaro; |
| - 5.1 aspirapolvere; |
| - 5.2 scope meccaniche; |
| - 5.3 macchine per cucire; |
| - 5.4 lampadari; |
| - 5.5 forni a microonde; |
| - 5.6 ventilatori elettrici; |
| - 5.7 ferri da stiro; |
| - 5.8 tostapane; |
| - 5.9 coltelli elettrici; |
| - 5.10 bollitori elettrici; |
| - 5.11 sveglie e orologi; |
| - 5.12 rasoi elettrici; |
| - 5.13 bilance; |
| - 5.14 apparecchi tagliacapelli e apparecchi per la cura del |
| corpo; |
| - 5.15 calcolatrici; |
| - 5.16 apparecchi radio; |
| - 5.17 videocamere, videoregistratori; |
| - 5.18 apparecchi hi-fi, strumenti musicali, apparecchiature |
| per riprodurre suoni o immagini |
| - 5.19 giocattoli elettrici ed elettronici; |
| - 5.20 apparecchiature sportive, computer per ciclismo, |
| immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc.; |
| - 5.21 rivelatori di fumo, regolatori di calore, termostati, |
| piccoli strumenti elettrici ed elettronici, piccoli |
| dispositivi medici, piccoli strumenti di monitoraggio e di |
| controllo; |
| - 5.22 piccoli apparecchi che distribuiscono automaticamente |
| prodotti; |
| - 5.23 piccole apparecchiature con pannelli fotovoltaici |
| integrati; |
| - 6.1 telefoni cellulari; |
| - 6.2 navigatori satellitari (GPS); |
| - 6.3 calcolatrici tascabili; |
| - 6.4 router; |
| - 6.5 PC; |
| - 6.6 stampanti; |
| - 6.7 telefoni; |
| - altre apparecchiature di grandi e piccole dimensioni, anche |
| informatiche e per telecomunicazioni, non menzionate nei |
| paragrafi 4, 5 e 6 dell'allegato IV del decreto legislativo |
| 14 marzo 2014, n. 49. |
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|Raggruppamento 4 - Sezione A "pannelli fotovoltaici" |
|I pannelli fotovoltaici indicati al punto del paragrafo 4 |
|dell'allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di |
|seguito elencati: |
| - 4.14 pannelli fotovoltaici |
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|Raggruppamento 5 - Sorgenti luminose |
|Le apparecchiature elencate al paragrafo 3 dell'allegato IV del |
|decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di seguito elencate: |
| - 3.1 Tubi fluorescenti; |
| - 3.2 lampade fluorescenti compatte; |
| - 3.3 lampade fluorescenti; |
| - 3.4 lampade a scarica ad alta densita', comprese lampade a |
| vapori di sodio ad alta pressione e lampade ad alogenuro |
| metallico, lampade a vapori di sodio a bassa pressione; |
| - 3.5 LED. |
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