Il registro di carico e scarico dei rifiuti

Il registro di carico e scarico dei rifiuti

Quando parliamo di corretta gestione e smaltimento dei rifiuti a livello aziendale, la materia è molto complessa e la possibilità di incappare in errori è sempre dietro l’angolo.

Bisogna quindi fare attenzione ai termini, ai procedimenti, alla legislazione. Affidarsi a persone competenti che se ne occupino, è spesso la soluzione migliore.

Bisogna partire da una precisazione: il registro di carico e scarico dei rifiuti è un obbligo per le aziende, insieme al Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) e al Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR).

Andiamo, quindi, ad analizzare nel dettaglio il registro di carico e scarico dei rifiuti. Si tratta del documento cartaceo obbligatorio per legge sul quale dovranno essere riportate le varie movimentazioni di carico e scarico dei rifiuti prodotti. Questo è quindi la base documentale per il tracciamento dei rifiuti.

Il registro sarà vidimato, prima del suo utilizzo, presso la Camera di Commercio competente per la zona e deve poi essere conservato per cinque anni dalla data dell’ultima registrazione.

Si verifica un cosiddetto “carico” quando si parla di rifiuto prodotto in azienda. Tale produzione di rifiuti deve essere registrata sul registro entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e quindi dalla collocazione dello stesso nel deposito temporaneo.

Abbiamo invece lo “scarico” quando il rifiuto prodotto viene poi consegnato ad un trasportatore. Come dicevamo, è obbligatorio annotare sul registro lo scarico entro 10 giorni dal ritiro, avendo quindi la prontezza di indicare il numero di formulario e i riferimenti delle operazioni di carico relative a quello di scarico.

Bisogna per legge che ce ne sia uno per ogni unità locale aziendale, tenuto aggiornato in base agli obblighi di normativa vigente. Questo registro si presenta come un vero e proprio registro di contabilità indispensabile per tracciabilità dei rifiuti, sia per quello che riguarda la loro produzione che il loro invio a recupero o smaltimento.

Secondo il DLgs 152/2006, inoltre: “I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, nonché presso la sede dei commercianti e degli intermediari. I registri integrati con i formulari […] sono conservati per cinque anni dalla data dell’ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell’attività devono essere consegnati all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione.” Per rispettare dunque gli obblighi di tracciabilità, il produttore del rifiuto dovrà conservare il registro presso le sedi in cui avviene l’attività di produzione e gestione dei suddetti rifiuti.

Eurocorporation provvede quindi alla fornitura del registro di carico e scarico dei rifiuti e alla sua vidimazione. Si occupa allora della sua tenuta sia su supporto cartaceo che in forma digitale oppure, se richiesto, della gestione del R.E.N.T.Ri, il Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti.

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