Dubbi sul deposito temporaneo? Facciamo chiarezza

Deposito temporaneo

Il deposito temporaneo è una innovazione tutta italiana. È stato introdotto per la prima volta nella normativa ambientale dall’art. 6 lett. M del D.Lgs. 22/1997 e la normativa di riferimento è il D.L 152/2006 che, trattando una tematica delicata, è stata più volte aggiornata. L'ultimo di questi aggiornamenti è il D.L del 3 settembre 2020, n. 116, in cui viene cambiata la definizione di deposito temporaneo. 

L’art. 183 comma 1 lett. bb lo definisce come “raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta, ai sensi dell’art. 185 bis.

I commi 1 e 2 del nuovo art. 185 bis, indicano che il deposito temporaneo (effettuato quindi prima della raccolta), deve rispettare le seguenti condizioni:

 

    • essere svolto nell’area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti (per gli imprenditori agricoli ex art. 2135 c.c. presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi di cui gli stessi sono soci);

    •  il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita, ma solo nel caso di rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, anche di tipo volontario;

    • i rifiuti da costruzione e demolizione, nonché le filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica disposizione di legge, possono effettuare il deposito preliminare alla raccolta presso le aree di pertinenza dei punti vendita;

    • i rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti, i cosiddetti POPs (Persistent Organic Pollutants) sono depositati nel rispetto delle norme che regolano lo stoccaggio, etichettatura, imballaggio di sostanze pericolose, quindi secondo l’art. 7 del Regolamento 2019/1021/UE;

    • i rifiuti sono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero/smaltimento seconda una delle seguenti alternative, scelte dal produttore: tempo o quantità. Nel primo caso il deposito deve essere sgomberato a cadenza almeno trimestrale, a prescindere dalle quantità. Nel secondo caso, il deposito deve essere sgomberato quando il quantitativo di rifiuti raggiunga complessivamente i 30 metri cubi (di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi). In ogni caso, il deposito temporaneo non può comunque avere durata superiore all’anno;

    • i rifiuti pericolosi e non, sono raggruppati per categorie omogenee, nel rispetto delle relative norme che disciplinano il deposito delle sostanze in essi contenute;

    • devono rispettare le norme che regolano l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose;

L’art. 185 bis comma 3, precisa che il deposito temporaneo prima della raccolta, effettuato alle condizioni qui indicate, non necessita di autorizzazione da parte dell’autorità competente.

Come affermato da una sentenza del 2015, i rifiuti vanno prima classificati al fine della corretta conduzione al deposito temporaneo e risulta indubbio che non possano essere abbandonati a caso, senza distinzioni (questo costituirebbe infatti reato penale di gestione non autorizzata oppure, al ricorrere dei presupposti tipici, di discarica abusiva). Fin dalle prime formulazioni nel D.Lgs. 22/1997, tuttavia, il legislatore ha evidenziato il concetto di deposito libero, cioè non disciplinato dalla normativa dei rifiuti (non sottoposto ad autorizzazione, ma presidiato da innumerevoli requisiti operativi e temporali), ad eccezione di alcuni obblighi tratti dalla disciplina ambientale:

a. Divieto di miscelazione dei rifiuti: il deposito temporaneo deve mantenere separati i rifiuti nel rispetto delle relative norme tecniche;

b. Rispetto delle norme sul deposito delle sostanze pericolose, se presenti nel deposito;

c. Compilazione del registro di carico e scarico per le movimentazioni di rifiuti in ingresso e in uscita dal deposito (da questo sono escluse le aziende non soggette all'obbligo di tenuta e compilazione del registro carico scarico);

Sul primo punto ricordiamo la sentenza della Corte costituzionale in tema di miscelazione: i rifiuti non vanno solo distinti per CER ma per CER e caratteristiche di pericolo, perché per miscelare rifiuti con lo stesso CER ma con differenti caratteristiche di pericolo, occorre essere stati preventivamente autorizzati. 

Quali sono le sanzioni previste in caso di mancato rispetto delle condizioni e dei termini stabiliti? 

Eccole nel dettaglio:

    • In caso di discarica abusiva, ovvero abbandono dei rifiuti reiterato nel tempo e rilevante in termini spaziali e quantitativi, si applica, ai sensi del terzo comma dell’art. 256, la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e l’ammenda che può arrivare a euro 26mila. Se si tratta invece di rifiuti pericolosi, la pena dell’arresto va da uno a tre anni, con multa che può raggiungere i 52mila euro;

    • nel caso si verifichino irregolarità, che non integrino comunque i presupposti di fatto necessari ai fini della sussistenza del reato di discarica abusiva, la sanzione comminata è quella dell’arresto da tre mesi a un anno oppure dell’ammenda da 2600 a 26000 euro, se si tratta di rifiuti non pericolosi. Ove si tratti invece di rifiuti pericolosi, è prevista la pena cumulativa dell’arresto da sei mesi a due anni e dell’ammenda da 2600 a 26000 euro.

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