Decreto Semplificazioni: cosa è cambiato per la gestione rifiuti

Decreto semplificazioni

Le modifiche introdotte dal recente decreto legislativo 116/2020 avevano già cambiato in modo sostanziale il settore gestione rifiuti, con provvedimenti come la  riformulazione dei criteri di classificazione dei rifiuti e l'abolizione della categoria di rifiuti “assimilati a quelli urbani”. 

A questa modifica si è aggiunta l'ancora più recente Decreto semplificazioni, che conferma alcune direzioni del precedente regolamento e ridisegna il sistema dei controlli e responsabilità in questo settore.

Ad esempio, viene conferma la modifica operata dal D. Lgs 116/2020 in merito ai rifiuti “ex assimilati agli urbani”, mentre sul rilascio delle autorizzazioni end of waste (di cui all’art. 184-ter del TUA (Testo Unico Ambientale) ha disposto che, in mancanza di criteri specifici nazionali o europei, le autorizzazioni (ai sensi degli articoli 208, 209, 211 e del Titolo III bis del medesimo TUA) siano rilasciate o rinnovate in base anche alle seguenti nuove condizioni:

-  preliminare parere obbligatorio e vincolante dell’ISPRA o dell’ARPA (con obbligo di puntuale motivazione da parte della PA che scelga di discostarsene);

-  cancellazione dell’obbligo di ISPRA / ARPA di concludere i procedimenti di controllo a campione entro 60 giorni dall’inizio della verifica e di comunicare gli esiti degli stessi al MinAmbiente, entro 15 giorni;

-  cancellazione dell’obbligo del MITE di adottare le proprie conclusioni entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione di ISPRA / ARPA (di cui al punto precedente);

- cancellazione dell’obbligo di intervento in via sostitutiva del MITE, anche mediante Commissario ad acta, nel caso di mancata conclusione del procedimento decorsi 180 giorni dalla comunicazione all’autorità competente. 

La revisione della normativa lascia all’Ispra e alle Agenzie regionali del Snpa la facoltà di effettuare ispezioni a campione sulle imprese autorizzate, ma elimina quindi le scadenze temporali per il completamento delle attività e l’istruttoria che prevedeva la partecipazione del Ministero alla validazione degli esiti dei controlli. Il decreto subordina tuttavia il rilascio delle autorizzazioni al “parere obbligatorio e vincolante dell’Ispra o dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente”.

In relazione all’esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata, con l'introduzione all’art. 214-ter del TUA (Testo Unico Ambientale), viene stabilito che tale esercizio potrà avvenire solo in seguito alla verifica dei requisiti da parte delle Province e città Metropolitane. Gli esiti delle procedure sono poi comunicati al MITE (Ministero della Transizione Ecologica). 

Le modalità operative, le dotazioni tecniche e strutturali, i requisiti minimi di qualificazione degli operatori necessari per l'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo, le quantità massime impiegabili, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti, nonché le condizioni specifiche di utilizzo degli stessi devono ancora essere però definiti da un decreto di prossima emanazione del Ministero della Transizione Ecologica.

Ulteriore novità è relativa alla tracciabilità e responsabilità del produttore del rifiuto e alla “attestazione di avvenuto smaltimento”, che il decreto sostituisce con “un’attestazione di avvio al recupero o smaltimento”.  L’art. 188 comma 5 dispone che: “nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni intermedie di smaltimento, quali il raggruppamento, il ricondizionamento e il deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, la responsabilità per il corretto smaltimento dei rifiuti è attribuita al soggetto che effettua dette operazioni”.

Inoltre vi è una sorta di ritorno al SISTRI, ma a differenza di quanto avvenuto in passato, il Ministero della Transizione Ecologica ha deciso di avviare prima una sperimentazione preliminare. Insieme ad Albo Nazionale dei Gestori Ambientali e Unioncamere, è stato stilato un prototipo per verificare la funzionalità e la fruibilità di funzioni del Registro Elettronico nazionale ed in particolare l’interoperabilità con i sistemi gestionali in uso alle aziende. Con la firma del protocollo di adesione alla sperimentazione da parte delle Associazioni datoriali, il RENTRI – questo il nuovo nome della piattaforma –  entrerà nel vivo.

Ma non è tutto. Sempre in materia di rifiuti, il decreto apre al riutilizzo delle ceneri vulcaniche “in sostituzione di materie prime all’interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana”. Vengono inoltre snellite le procedure per interventi di sostituzione del CSS (Combustibile Solido Secondario), ai tradizionali combustibili fossili in cementifici e centrali termoelettriche. Interventi che, se non comportano un aumento della capacità produttiva possibile, “non costituiscono una modifica sostanziale”, indica il decreto. Questo significa che, nel concreto, gli impianti già autorizzati in R1 si limiteranno a comunicare solo l’intervento di modifica, da inoltrare quarantacinque giorni prima dell’avvio della modifica unitamente alla presentazione della documentazione tecnica descrittiva; mentre per gli impianti non autorizzati in R1 si richiederà “il solo aggiornamento del titolo autorizzatorio, nel rispetto dei limiti di emissione per coincenerimento dei rifiuti, da comunicare all’autorità competente quarantacinque giorni prima dell’avvio della modifica”. 

Per quanto riguarda i rifiuti sanitari, nulla cambia, sostanzialmente, rispetto il deposito temporaneo: con integrazione dell’art. 193 TUA,  è definito che ai fini del deposito temporaneo, i rifiuti provenienti da assistenza sanitaria svolta al di fuori delle strutture sanitarie di riferimento e da assistenza domiciliare, sono considerati prodotti presso l’unità locale, sede o domicilio dell’operatore che svolge tali attività. 

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