Rifiuti da costruzione e demolizione: tutte le FAQ

Rifiuti da costruzione

Vademecum per le imprese: domande e risposte, ai dubbi più comuni sui rifiuti da costruzione e demolizione.

I rifiuti generati dalle attività di costruzione e manutenzione rientrano tra quelli per cui è espressamente vietato l’abbandono. È necessario pertanto conoscere le operazioni che caratterizzano il ciclo di vita dei rifiuti e la loro gestione. Di seguito proponiamo risposte sintetiche e concrete a quesiti che, nel quotidiano, le imprese di costruzione si trovano ad affrontare.

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Quali sono i materiali di costruzione e demolizione?

Si tratta, nella maggior parte dei casi, di sfridi derivanti dalle lavorazioni di materiali e componenti, di involucri o confezioni degli stessi, dai residui di scavi inquinati da sostanze pericolose, dall'acqua di risulta dalle lavorazioni. Questi rifiuti appartengono in larga parte alla classificazione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000 e corrispondono ai rifiuti inseriti nel capitolo CER 17. Queste le principali tipologie con relativo codice CER:

  • CER 170101 cemento;
  • CER 70302 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce CER 170301;
  • CER 170405 ferro e acciaio;
  • CER 170504 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce CER 170503;
  • CER 170904 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi dalle voci CER 170901, CER 170902 e CER 170903.

Come devono essere trattati questi rifiuti?

I rifiuti di costruzione e demolizione sono rifiuti speciali (art.184, c.3, lettera b). Di conseguenza, devono essere svolte delle specifiche fasi:

Identificazione, con successiva attribuzione del codice CER 
↓  
Spostamento, senza miscelazione, dei rifiuti nel deposito temporaneo 
↓  
Trasporto (svolto in proprio o affidato a terzi) degli stessi verso l'impianto di trattamenti rifiuti 
↓  
Smaltimento finale: recupero (con procedura semplificata o ordinaria) oppure smaltimento

Che cos'è la demolizione selettiva? Sono obbligato a occuparmene?

La demolizione selettiva è la prima operazione finalizzata al recupero dei residui da costruzione e demolizione. Viene svolta per smistare e separare i rifiuti, di modo da prepararli al recupero. Le modalità più appropriate per la demolizione selettiva variano a seconda dello spazio disponibile in cantiere, di come è stato costruito il manufatto edilizio, del luogo in cui si trova il cantiere rispetto i rifiuti ecc. In ogni caso, la direttiva di riferimento DGRV n. 1773 del 28/08/2012, delibera della Giunta Regionale del Veneto, individua le fasi corrette della demolizione selettiva, che sono essenzialmente tre:

  1. Indagine preliminare;
  2. azioni preliminari di demolizione;
  3. demolizione.

Ma si tratta di un'operazione obbligatoria?

Il piano per la decostruzione dei prodotti complessi e demolizione selettiva è obbligatorio (a esclusione dei CAM edilizia pubblica, i quali non sono tenuti ad espletare questa attività).

Conviene creare il piano di gestione dei rifiuti e cosa devo inserire?

Il piano gestione rifiuti consente di verificare l'intero processo di creazione e recupero dei rifiuti e di sapere se è effettuato con modalità convenienti, sia dal punto di vista ambientale, sia economico. Con tale piano vengono organizzate le tempistiche relative alle attività di demolizione e si effettua una valutazione della presunta quantità di rifiuti generati dal lavoro, ma anche di quali tipologie di rifiuti saranno prodotti, con il relativo codice CER. Infine, permette di tenere d'occhio i costi e comprendere meglio costi per la demolizione selettiva e guadagni derivanti dal recupero dei materiali e dai mancati costi relativi alla discarica.

Deposito temporaneo. Criterio temporale o quantitativo: quale scegliere?

Quello che è più in linea alle tue esigenze. La normativa infatti, lascia al produttore libera scelta in merito, purché il deposito temporaneo di un dato rifiuto non abbia durata superiore a un anno. In ogni caso ricordati che:

  • Il deposito temporaneo deve avere una superficie di appoggio impermeabile e che per i rifiuti liquidi siano stoccati in sistemi di contenimento idonei ad evitare sversamenti.
  • La segnaletica deve essere presente: i pittogrammi di pericolo, ad esempio, dovranno agevolare gli operatori nel riconoscimento dei rifiuti insieme alle etichette e cartellonistica dei codici CER, con la descrizione sintetica dei rifiuti.

I rifiuti non pericolosi devo annotarli sul registro?

La normativa di riferimento prevede che le imprese che producono rifiuti di costruzione e demolizione non siano obbligate a inserire i rifiuti non pericolosi nel registro di Carico e Scarico, ma solo quelli pericolosi (art. 184 e 190 del D.Lgs 152/06).

Posso affidare il trasporto allo smaltimento/recupero dei miei rifiuti di costruzione e demolizione?

Sì. Purché l’impresa a cui vengono conferiti i rifiuti risulti iscritta all’Albo Gestori Ambientali alle categorie 4 (per i rifiuti non pericolosi) e 5 (per i rifiuti pericolosi). ATTENZIONE: è il produttore che, dopo aver compilato il FIR, deve verificare che il trasportatore terzo e l'impianto di destinazione siano dotati della specifica autorizzazione relativa ai rifiuti conferiti.

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La vagliatura dei rifiuti inerti è considerata un'attività di recupero?

È un trattamento. Un’attività come la vagliatura dei rifiuti da costruzione e demolizione dei residui ancora presenti in cantiere deve essere subordinata alla acquisizione dell'autorizzazione allo svolgimento da parte dell’Autorità territorialmente competente.

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