Registro carico/scarico: chi deve occuparsene e come farlo

Eurocorporation

In azienda è uno dei grandi protagonisti della gestione rifiuti: il registro di carico/scarico. Si tratta di un documento di contabilità in cui vi sono annotati, in ordine cronologico, tutti i movimenti di carico e scarico dei rifiuti stessi. Si parla di “carico” quando un rifiuto viene prodotto e “movimenti di scarico”, quando il rifiuto viene conferito ad un trasportatore per essere smaltito. 

I movimenti di carico devono essere segnati entro dieci giorni lavorativi dalla data di effettiva collocazione dei rifiuti nel deposito temporaneo, mentre i movimenti di scarico devono essere annotati entro dieci giorni lavorativi dalla data di prelievo dei rifiuti da parte del trasportatore. In caso di controlli da parte delle autorità fornisce prova, congiuntamente al formulario, della corretta gestione del ciclo di vita dei rifiuti. 

Le modalità di gestione del registro sono disciplinate dall’art. 258 D.Lgs. n.152/06, il quale sottolinea che chiunque ometta di tenere o tenga in modo incompleto il registro di carico e scarico dei rifiuti non pericolosi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro. Nel caso in cui si tratti di rifiuti pericolosi, invece, la sanzione è molto più salata: da 10.000 a 30.000 euro. Nei casi più gravi è si applica la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica amministrativa.

Ma quali sono i soggetti tenuti a compilare questo documento? Ecco le tipologie di enti e imprese tenute alla compilazione (art. 190, comma 13, art. 189, comma 3 e dell’art. 184, comma 3 lett. c), d) e g) del D.Lgs. 152/2006):

    • Enti e imprese produttori iniziali di rifiuti pericolosi;

    • Enti e imprese produttori di rifiuti non pericolosi con più di 10 dipendenti derivanti da: lavorazioni industriali e artigianali;da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi;

    • Chiunque effettui attività professionale di raccolta e trasporto rifiuti;

    • Enti e imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento rifiuti;

    • Commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione.

Sono esonerati invece, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di 10 dipendenti; le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi (art. 212 comma 8); infine, enti e imprese produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività agricole e agro industriali, attività da demolizione, costruzione e scavo, attività commerciali, di servizio, da attività sanitarie. 

I registri relativi al trasporto dei rifiuti, devono essere  conservati per 3 anni dalla data dell’ultima registrazione e i dati presenti devono essere tenuti o resi accessibili presso ogni impianto di produzione. 

Vediamo ora come deve essere compilato nel dettaglio, un Carico (tralasciando la pagina iniziale).

PRIMA COLONNA: (tipo di operazione Scarico-Carico): barrare la casella di Carico.

Subito sotto la casella barrata, inserire la data dell’operazione di Carico e il numero dell’operazione. (La numerazione è sempre progressiva, es. 01/21, 02/21, 03/21…) 

Se nel corso dell’anno si utilizzano più registri, il primo numero del secondo registro sarà numericamente successivo rispetto all’ultimo numero del primo registro. Con il nuovo anno la numerazione ricomincia da 01 (Es. il prossimo anno 01/22). 

SECONDA COLONNA: (Caratteristiche rifiuto): inserire Codice CER che identifica la categoria del prodotto. Alla voce “Descrizione”, riportare la descrizione del rifiuto come da catalogo europeo. Successivamente, troverete la dicitura “Stato fisico”, nel quale dovrete indicare se il rifiuto sia solido pulverulento, solido non pulverulento, fangoso palabile o liquido. Alla voce “Classe di pericolosità”, dovrete indicare la/le classe/i di pericolosità (HP) corrispondente al rifiuto. 

TERZA COLONNA: (Quantità): inserire la quantità in Kg, Lt o mc. (Si consiglia in Kg dovendo raggruppare i dati nel MUD che prevede come unità di misura solo il peso). 

QUARTA COLONNA e QUINTA COLONNA: Dati relativi a provenienze del rifiuto e all'intermediario o commerciante. Annotazioni: segnalare eventuali informazioni aggiuntive.

Per quanto riguarda invece la compilazione dello Scarico, questa è la modalità corretta:

PRIMA COLONNA: (tipo di operazione Scarico-Carico): Barrare la casella di Scarico.

Subito sotto la casella barrata, inserire la data dell’operazione di scarico (che coincide con la data di inizio trasporto) e il  numero dell’operazione. Anche qui, la numerazione è sempre progressiva. Alla voce “Formulario”: inserire il numero e la data del Formulario, mentre in quella “Rifer. operazioni di carico”, è necessario riportare il numero del registro riferito all’operazione di carico dello stesso rifiuto. Chiaramente, ci possono essere più operazioni di Carico per un unico Scarico. 

SECONDA COLONNA: (Caratteristiche rifiuto): inserire Codice CER che identifica la categoria del prodotto. Alla voce “Descrizione”: indicare la descrizione del rifiuto come da catalogo europeo. “Stato fisico”: indicare lo stato fisico del rifiuto (come fatto sopra). Nella sezione “classe di pericolosità”: indicare la/le classe/i di pericolosità (HP) corrispondente al rifiuto. Alla voce “Rifiuto destinato a”: riportare i dati indicati nel Formulario (R o D).

TERZA COLONNA: (Quantità): inserire la quantità del Rifiuto consegnato al trasportatore e indicato nel formulario

QUARTA COLONNA: “Intermediario/Commerciante”: inserirlo solo se espressamente indicato nel formulario.

QUINTA COLONNA: La sezione “Annotazioni”: Segnalare eventuali informazioni aggiuntive che possano ritenersi utili. 

Molto spesso, la difficoltà di compilazione di questi documenti, risiede nella categorizzazione dei rifiuti stessi e nell'identificazione delle percentuali di sostanze (individuate dalla normativa di riferimento), nocive o tossiche. Nel caso in cui non si sappiano identificare, è bene non affidarsi 

all'approssimazione e rivolgersi ad una azienda come Eurocorporation, capace di effettuare prelievo e  analisi delle sostanze, al termine delle quali verrà rilasciata una scheda di categorizzazione e tutte le indicazioni necessarie alla gestione futura di quel tipo di rifiuto.

N.B Occorre ricordare che il registro di carico/scarico, prima del suo utilizzo, deve essere vidimato alla Camera di Commercio competente e che per la gestione di rifiuti di origine sanitaria, è necessario attenersi alle specifiche disposizioni della normativa di riferimento.  

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